Art. 2.

      1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) cessano di esercitare in via esclusiva i poteri di rappresentanza e di tutela dei ciechi, dei sordi e degli invalidi fisici e intellettivi attribuiti a tali associazioni da disposizioni di legge o di regolamento. Conseguentemente, i rappresentanti delle medesime associazioni cessano di essere presenti in via esclusiva nelle commissioni, nei comitati e negli altri consessi comunque denominati istituiti per la valutazione delle invalidità o degli handicap ovvero per svolgere funzioni di consulenza nei confronti di organi dello Stato.
      2. Il Governo provvede, con apposito regolamento, ad apportare le modifiche

 

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necessarie alle disposizioni regolamentari vigenti in materia, al fine di adeguarle a quanto disposto dal comma 1.